di Vitalia Schirru
Il ricorso alla definizione e all’implementazione di un sistema di accreditamento (atto dell’Amministrazione Pubblica regionale che riconosce a un organismo la possibilità di realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche e non solo) nasce dall’esigenza della domanda politico-istituzionale comunitaria di poter disporre, nella fase ex ante, di garanzie su soggetti che intendono realizzare attività formative e, nello specifico, sulla loro capacità di erogare servizi di qualità ai propri utenti.
In Italia l’intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, facendo seguito al DM 166/2001, ha approvato il nuovo sistema di “Accreditamento” come strumento nazionale per la qualità del sistema di istruzione e formazione professionale (seconda generazione dell’accreditamento). L’Accreditamento delle strutture formative è attribuito in conformità a cinque criteri ritenuti irrinunciabili per l’ottenimento delle stesso. Essi sono:
Criterio A - Risorse infrastrutturali e logistiche
Criterio B - Affidabilità economica e finanziaria
Criterio C - Capacità gestionali e risorse professionali
Criterio D - Efficacia ed efficienza
Criterio E - Relazioni con il territorio
Questo ha permesso la definizione di una nuova cornice di riferimento a livello nazionale a cui i singoli dispositivi regionali devono ispirarsi. L’attuazione dei dispositivi di accreditamento è stata finora contrassegnata da una logica di accertamento degli adempimenti formali, spesso strettamente connessi alla concessione di finanziamenti. Al contrario, l’accreditamento va reso più selettivo e insieme focalizzato, oltre che sul rispetto delle regole formali, anche sulla qualità e sui risultati dell’offerta formativa erogata. Infatti, la seconda generazione dell’accreditamento segna il passaggio verso l’adozione di una logica valutativa più incentrata sui risultati e sugli esiti che non sulle dotazioni strutturali, sui processi strettamente gestionali e amministrativi.