Il 6 febbraio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/83/UE che modifica il Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), introducendo nuove disposizioni in tema di tutela dei consumatori nei contratti a distanza (vendite via internet, per telefono e per corrispondenza) e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali (ad esempio, al domicilio del consumatore, per strada, o durante una gita organizzata dal commerciante).
La direttiva rafforza i diritti dei consumatori in tutti i 28 Paesi dell’UE, specie quando acquistano online. Ad esempio, le nuove norme stabiliscono che, in tutta l’Unione, il periodo di recesso sia di 14 giorni e che i consumatori possano restituire i beni acquistati per qualsiasi motivo.
A partire dal 14 giugno 2014 - data dell'entrata in vigore in Italia della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto di recepimento - saranno quindi previste maggiori garanzie per i consumatori, in particolare per gli acquisti online.
Le novità più rilevanti, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, ruotano intorno a due principali tematiche: diritto di recesso e informazioni precontrattuali per il consumatore.
Per quanto riguarda il recesso, oltre al termine più ampio per esercitare il “diritto di ripensamento” (che passa dagli attuali 10 a 14 gg.), si prevede l’utilizzo di un modello di recesso, valido per tutti i Paesi UE. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della "diminuzione del valore del bene custodito".
Riguardo alle informazioni precontrattuali, ogni professionista che offra i suoi prodotti o servizi a distanza, ha specifici obblighi di informazione da adempiere prima della conclusione del contratto. Si tratta di obblighi in gran parte già previsti nell'attuale Codice del consumo, ma che ora vengono specificati più nel dettaglio, con l’obiettivo di innalzare il livello di trasparenza del mercato.
Il professionista deve dunque informare il consumatore “in maniera chiara e comprensibile” ad esempio sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, incluse le funzionalità del contenuto digitale, sull'identità del professionista e sull'indirizzo geografico della sua sede, sulle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, inclusa la data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi, sulla sussistenza di una garanzia legalmente prevista, sulla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, nonché sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il recesso.
Qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa ad un anno. Questa è una grande novità, basti pensare che attualmente il termine è di 60 e 90 giorni - rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene.
Inoltre, se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o su altri costi, il consumatore non dovrà sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
A questi aspetti innovativi si aggiungono le disposizioni sugli altri diritti del consumatore, concernenti la consegna e il passaggio di rischio: per i contratti di vendita i beni devono esser consegnati entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è del professionista fino a quando il consumatore non abbia acquisito materialmente il possesso del bene.
L'autorità competente ad accertare le violazioni delle nuove disposizioni, riferite in particolare agli obblighi informativi preliminari, comprese quelle sul diritto di recesso è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
A cura dello Staff Europe Direct